martedì, aprile 26, 2005

Gesù Libera! :Ordinamento

Gesù Libera! Ordinamento Ordinamento della Chiesa Cristiana Evangelica Battista

Internazionale “Gesù Libera” di Venezia

Parte I
Disposizioni Generali

ART. 1
Denominazione, Sede, Durata
1.1 La Chiesa Cristiana Evangelica Battista Internazionale “Gesu’ Libera”, fondata il 15 Febbraio 2004, si riunisce a Marghera(VE) nei locali del Patronato della Chiesa Cattolica “San Pio X” in via Nicolodi n.5.

1.2 La sua durata è illimitata. Essendo parte del Corpo di Cristo, la Chiesa è responsabile del mandato missionario dato dal Signore Gesù consistente
nella proclamazione dell’Evangelo sino al ritorno (Mt 28:18-20).


ART. 2 2.1 La Chiesa è la comunione dei credenti appartenenti a nazionalità, estrazione sociale , lingue e culture diverse, uomini e donne, giovani e
anziani che confessano Gesù come il Signore e il Salvatore, il Risorto,
Vero Dio e Vero Uomo, che con il Padre e lo Spirito Santo è adorato e

glorificato, sulla base della testimonianza delle Sacre Scritture, che è la
rivelata Parola Scritta di Dio(Mt. 16:16-19;fil. 2:11; Luca 24:44-49) .


2.2 La confessione di fede, redatta in articoli o proposizioni ,è il risultato della riflessione della Chiesa sulla Scrittura e sulle verità in essa contenute.
In quanto prodotto umano, essa non può da se stessa essere oggetto di fede
e strumento di coercizione. In quanto interpretazione generalizzante delle
Sacre Scritture, essa è oggettivamente sostanziata di elementi scritturistici.
La Bibbia, infatti, costituisce l’unica fonte ispiratrice della confessione di fede. Tale confessione di fede, essendo un documento umano, rimane aperto a ulteriori formulazioni nell’ambito della stessa verità rivelata. 2.3 L’allegata confessione di fede fa parte integrante ed indivisibile di questo Ordinamento Ecclesiastico con le limitazioni espresse al precedente comma 2.2 ART.3 FINALITA’ E MEZZI

3.1 La Chiesa, fondata da Gesù Cristo, la Vivente Parola di Dio, persegue le
seguenti finalità:

A. l’adorazione e la proclamazione di Gesù Cristo, l’Agnello di Dio che toglie I peccati del mondo, mediante l’esercizio del culto, secondo la prassi Evangelica battista , nei pubblici locali comunitari.
B. L’evangelizzazione con ogni mezzo utile, ivi compresi gli strumenti radiotelevisivi, il cui fine è l’annuncio della salvezza che Gesù dona agli uomini, invitandoli al ravvedimento e alla riconciliazione.
C. L’insegnamento del messaggio biblico, il cui fine è la conoscenza di Dio rivelata per mezzo dello spirito Santo dalle Sacre Scritture. A tale fine potrebbero essere istituiti scuole bibliche specializzate, anche aperte al pubblico, seminari, convegni, conferenze, corsi di orientamento e aggiornamento di ogni livello o grado.
D. L’attività di assistenza e/o beneficenza sia nei confronti dei membri di chiesa che dei simpatizzanti e di chiunque sia socialmente svantaggiato o discriminato a causa della loro origine, nazionalità, condizione sociale.
E. L’attività editoriale, ossia la stampa e la diffusione di libri, opuscoli, volantini, mezzi audiovisivi finalizzati all’insegnamento del messaggio biblico e all’evangelizzazione.
F. E’ esclusa ogni attività di lucro da tutte le attività. Eventuali avanzi Di gestione o eccedenze economico-finanziarie verranno reinvestiti per
il potenziamento delle attività comunitarie


ART.4 AUTONOMIA DELLA COMUNITA’
4.1 La Chiesa, affermando essere resa dal Signore capace di governare
se stessa mediante la guida dello Spirito Santo(Giov.16:13) e nella costante sottomissione e fedeltà alla Parola di Dio, è autonoma. Essa, sia
comunità religiosa sia come organismo civile, non è sottoposta, nella sua missione Di testimoniare l’Evangelo di Cristo, ad alcuna autorità religiosa o civile.
4.2 Pur affermando la Sua autonomia secondo l’eredità storica del Battismo, la Chiesa promuove e mantiene libere e volontarie relazioni con tutte le Chiese Battiste, con tutte le Chiese Evangeliche Italiane ed Estere, con tutte le società missionarie, purché la loro fede e la loro vita non contrasta con la fedeltà e con i princìpi fondamentali della confessione di fede.
4.3 La Chiesa potrà far parte di Unioni, Federazioni, Comitati, Associazione ed altri Organismi associativi aventi finalità coincidenti, analoghe e non contrastanti con i princìpi della confessione di fede







PARTE II STRUTTURA DELLA COMUNITA’
ART.5 GLI ORGANI COMUNITARI
5.1 La Chiesa, che esprime spiritualmente il Corpo di Cristo, è costituita dai seguenti organi:
A. L’Assemblea Generale dei membri della Chiesa
B. Il Consiglio di Chiesa.





ART.6 MEMBRI DELLA COMUNITA’
6.1 Sono membri di Chiesa i Credenti che: A. fanno una chiara e pubblica professione di fede in Gesù Cristo come personale Signore e Salvatore(Rom.10:9-10; Gal.2:20) e danno prova di essere seguaci del Signore con il loro comportamento e le loro azioni (Gal.5:6,16-25; Giacomo1:22-27; Mt7:21-27; 1^Giov.2:3-6), partecipando attivamente alla vita comunitaria.
B .Sono stati battezzati per immersione come testimonianza della
conversione E della nuova vita in Cristo(Atti2:38-41)
C. I provenienti da altre chiese. Essi presentano al Consiglio di Chiesa
una lettera di presentazione della Chiesa di provenienza attestante
l’avvenuta professione di fede con il battesimo per immersione e la loro i
reprensibilità nella condotta e nella testimonianza cristiane. La mancanza della lettera non preclude la possibilità di essere accolto come membro. Il Consiglio
di Chiesa si riserva di rinviare l’ammissione oltre un semestre dalla data della domanda, previa una accurata indagine conoscitiva sul candidato.
Eventuali contestazioni di fratelli o sorelle che sono a conoscenza di episodi dubbi di vita del candidato devono essere i
noltrate a mezzo lettera al Consiglio di Chiesa, il quale valuterà
attentamente la contestazione in vista di una risoluzione cristiana del
suddetto caso.

La deliberazione consiliare di ammissione è notificata alla comunità riunita nel prossimo culto domenicale: il Pastore o Chi presiederà presenterà il neo-ammesso alla Comunità, che lo accoglierà con gioia e amore.
6.2 Ogni membro di Chiesa ha il privilegio e la gioia di partecipare attivamente ai culti e a tutte le altre attività ecclesiali che testimoniano la presenza della Comunità nel contesto sociale in cui il Signore l’ha posta. Egli è chiamato A impegnarsi fedelmente per il continuo sviluppo dell’opera missionaria della Comunità, sostenendola con le preghiere, la propria attività personale e il gioioso e libero contributo alle necessità finanziarie. Ogni iniziativa personale in progetti o programmi, dovrà essere preventivamente concertata Con gli organi preposti al governo della Comunità.
6.3 La disciplina dei membri, relativa alla buona condotta e alla irreprensibile testimonianza cristiana, nonché all’osservanza dei princìpi costitutivi della fede cristiana(i dogmi ereditati dalla Chiesa Apostolica e dai Padri della Chiesa)
è adottata dal Pastore e dagli Anziani. In primo luogo è prevista la “riprensione”
in spirito d’amore e riconciliazione.(Mt18:1517;1^Tim.5:20;2^Tim.4:2;Tito2:15).
All’insufficienza della riprensione possono seguire la “sospensione” della qualità
di membro per un periodo di un anno. Se Egli persiste nella condotta riprovevole o nel sostenere dottrine eterodosse sarà applicata
l’espulsione con la conseguente cancellazione dal Registro dei Membri.
6.4 I provvedimenti di sospensione e di espulsione vengono adottati dal
Consiglio di Chiesa. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei 2 terzi dei
membri del Consiglio di Chiesa divengono immediatamente esecutive. Il Consiglio Di
Chiesa informerà la Comunità con una lettera inviata ad ogni singolo membro. E’ possibile convocare una Assemblea Generale straordinaria se un terzo
dei membri la richiede con motivazioni valide e per iscritto apponendo in
calce le firme dei richiedenti. Tuttavia, l’Assemblea in questo caso può esprimere soltanto un parere(ha funzione consultiva). Solo al Consiglio di Chiesa
spetta la capacità decisionale, revocando le deliberazioni o confermarle. Il
membro espulso non ha diritto di partecipare all’Assemblea.
6.5In seguito all’assenza ingiustificata di un membro di Chiesa dalla
Comunità per un periodo ininterrotto di sei mesi il Consiglio di Chiesa delibera la
cancellazione dal Registro dei Membri dandone la comunicazione scritta e orale al
membro assente e non senza prima di averlo invitato a considerare il suo
impegno di fede.
La deliberazione sarà notificata alla prossima Assemblea generale. Resta comunque ferma la libertà di recesso unilaterale del membro di chiesa.



ART.7
ASSEMBLEA GENERALE DEI MEMBRI
7.1 Secondo il Nuovo Testamento, la Chiesa, che è il Corpo di Cristo, è
abile di adempiere al mandato divino secondo i doni dei suoi membri per la
guida dello Spirito Santo(Atti 1:8;1^Cor.12) e sotto la signoria di Gesù. A tal
proposito la Chiesa si riunisce in Assemblea Generale per ricercare, studiare,
organizzare e promuovere le migliori condizioni per realizzare la propria testimonianza evangelica. L’Assemblea Generale esprime concretamente la capacità
della comunità di autogovernarsi , la cui condotta di vita è regolata e determinata dalle Sacre Scritture, l’ispirata Parola scritta di Dio. Le sue deliberazioni costituiscono le direttive all’azione coordinata di tutti gli organi da essa
Nominati o riconosciuti. Tale deliberazioni devono essere il risultato dell’applicazione della Parola scritta di Dio.
7.2 L’Assemblea Generale in seduta ordinaria deve essere convocata
almeno una volta l’anno nel mese di Gennaio; in seduta straordinaria tutte le volte
che fatti, situazioni, argomenti , programmi per la loro importanza e/o urgenza ne giustifichino la più sollecita convocazione. L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio di Chiesa. La convocazione dell’Assemblea straordinaria, oltre dal Consiglio di Chiesa, può essere promossa in forma scritta e firmata da un terzo dei membri
della Chiesa.
7.3 L’avviso di convocazione deve contenere: la data, il luogo, l’orario dell’Assemblea. L’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria deve essere affisso nei locali della Comunità per almeno due domeniche
consecutive e consegnato a ogni membro o capofamiglia almeno due domeniche
prima della data fissata per la seduta. In alternativa o integrazione di quanto precede, la consegna può essere effettuata con spedizione postale almeno dieci giorni prima
dell’Assemblea. Se la convocazione riguarda l’Assemblea Straordinaria il termine per l’affissione la consegna e la spedizione dell’avviso possono essere ridotti a una settimana.

7.4 L’Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita quando in prima convocazione rispondono all’appello la metà più uno dei membri iscritti. In seconda convocazione la presenza richiede sia per l'Assemblea Ordinaria che straordinaria un terzo degli iscritti. L’Assemblea non validamente costituita dopo la seconda convocazione
può essere riconvocata almeno dopo due settimane . Ai fini del computo dei membri presenti in Assemblea sono esclusi: A. i membri sospesi ai sensi degli artt. 6.5 e 6.6. sono egualmente esclusi
dal computo i membri temporaneamente domiciliati in altri città, quelli che il Consiglio propone per la cancellazione ai sensi dell’Art.6.7, nonché gli infermi non in grado fisicamente di essere presenti.

B. I membri per i quali e pendente il provvedimento di espulsione. Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle Assemblee, poiché è rilevante la responsabilità diretta e personale che il credente deve avere
nella vita della Comunità. I ritardi superiori a mezz’ora dall’appello nominale impegnano il membro ritardatario a presentare una giustificazione valida al seggio.
Diversamente potrà presenziare ai lavori assembleari, ma non avrà il
diritto di voto.
7.5 L’Assemblea, prima del suo inizio, sarà preceduta dal canto, dalla
preghiera, e dalla meditazione biblica e sarà aperta dal Pastoree, in sua assenza, da
un Anziano o da un Diacono.
7.6 Il seggio assembleare è composto:
A. dal Presidente, che è in genere il Pastore o uno degli Anziani della
chiesa
B. dal vice presidente, che è coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e occorrendo lo sostituisce.
C. Da un consigliere che ha funzione di segretario per la stesura del
verbale.

7.7 Per tutte le procedure relative alla conduzione dei lavori assembleari
valgono le norme regolamentari dell’allegato “B” al presente Ordinamento
costituente parte integrante dello stesso.
7.8 Le Assemblee Generali Ordinarie e straordinarie deliberano a
Maggioranza Semplice dei membri presenti(metà più uno) ad eccezione dei seguenti
casi nei quali la maggioranza deve essere calcolata in base ai membri
presenti all’inizio della seduta e raggiungere la maggioranza assoluta:

A. Per la nomina del Pastore e per il suo esonero per gravi violazioni
dell’etica cristiana e per aver attentato ai princìpi costitutivi della fede cristiana.
B. Per l’istituzione e soppressione di uno o più servizi comunitari.
C. Per il compimento di atti patrimoniali di straordinaria
amministrazione che comportino acquisizione, cessione, permuta di beni mobili e immobili, inclusi i diritti sugli stessi, nonché accettazione di donazioni e lasciti o rinuncia agli stessi.
D. Per la nomina degli Anziani e dei diaconi e per il loro esonero per gravi violazioni dell’etica cristiana e per aver attentato ai princìpi costitutivi della fede apostolica.


Art.8 Il consiglio di chiesa
8.1 Il Consiglio di Chiesa, composto da Anziani, in misura di un
consigliere ogni 50 membri di chiesa, è eletto dall’Assemblea Generale Ordinaria su
proposta del Pastore o di un terzo dei membri presenti in Assemblea. Attua le
linee programmatiche deliberate dall’Assemblea, volte a promuovere e
realizzare la missione della Chiesa, coordina e sovraintende a tutte le attività e ai
servizi comunitari. Costituisce il Massimo Organo di governo della chiesa. Il Pastore fa parte di diritto in aggiunta ai membri ordinari.
8.2 Le attribuzioni consiliari, in via esemplificativa e non esclusiva sono:
A. Stabilire il calendario delle sedute ordinarie con cadenza di una al
mese. convocare Il Consiglio di Chiesa in via straordinaria ogni qualvolta
situazioni di particolare gravità lo esigono.
B. Sovrintendere a tutte le attività e ai servizi comunitari, anche se autonomamente regolamentati, stabilendone organizzazione e funzione
in accordo con il Pastore e sentiti gli Anziani; promuove e sostiene tutte
le iniziative volte all’espansione missionaria della chiesa.
C. Curare e mantenere ogni rapporto con il Pastore in vista del pieno conseguimento degli obiettivi cui al precedente comma 8.1b.
D. Accettare lasciti e donazioni, provvedere agli acquisti necessari per
il raggiungimento delle finalità missionarie e organizzative.
E. Preparare e presentare all’Assemblea la relazione annuale
sull’attività della Comunità. La relazione deve essere sottoscritta anche dal Pastore.
F. Promuovere ed istruire i provvedimenti disciplinari, decidendo le
misure cautelari o punitive in via definitiva. Una relazione sarà presentata in
via conoscitiva all’Assemblea Generale.
G. Promuovere e deliberare su fatti, operazioni e situazioni, che per la
loro urgenza non sono rinviabili all’Assemblea Generale. Tale deliberazioni saranno ratificati in Assemblea Generale, eccetto i provvedimenti disciplinari dei credenti disordinati di cui ai comma 6.3 e 6.4.
H. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri
effettivi e non sono ammesse astensioni.
8.3 Il Consiglio di Chiesa è validamente costituito con la presenza dell
Maggioranza Assoluta dei suoi membri effettivi. E’ richiesta la maggioranza dei tue terzi dei suoi membri:
A. per le questioni e le decisioni disciplinari, per le nomine e l’esonero
del Pastore, degli Anziani e dei Diaconi. Esse saranno ratificate
dall’Assemblea riunita in via ordinaria o straordinaria.

8.4 Il Consiglio dura in carica a tempo indeterminato fino a quando non
si verifichino eventi di volontarie dimissioni o di rimozione forzata per motivi
disciplinari.

8.5 Il Consiglio può invitare, periodicamente quei membri della
comunità in grado di portare un contributo costruttivo su argomenti all’ordine del giorno
nell’intento di promuovere il più possibile la responsabile partecipazione dei
membri alla vita comunitaria.

8.6 Le sedute del Consiglio sono annunciate oralmente durante il Culto
della domenica o in altra riunione intersettimanale. E’ data una sintesi
dell’ordine del giorno.

8.7 Le sedute sono presiedute dal Pastore e, in sua assenza, da un
consigliere più Anziano nella fede. Il verbale è redatto da uno dei consiglieri e
sottoscritto dai consiglieri. Se i consiglieri non sono unanimamente favorevoli, il
verbale viene Sottoscritto, approvandolo, da due terzi dei membri consiliari presenti. I verbali approvati e quelli non approvati sono archiviati e messi a
disposizione del Consiglio e dell’Assemblea dietro una richiesta scritta e motivata.














ART.9
IL MINISTERIO PASTORALE
9.1 La Chiesa ritiene che, secondo l’insegnamento del Nt(Atti 20:24;
Atti 21:19; 1^ Cor. 12:5 sgg; Rom. 11:13; 2^ Cor. 4:1; 2^Cor. 5:18; 4:11-16; 1^Tim
1:12; 1^Tim.3:1-7; 1^Tim.5:17; Tito 1:7-9; Tito2:1-10), la vocazione pastorale è
un ministerio dato da Dio e si inquadra in un servizio per la chiesa pur
rimanendo distinta nelle sue caratteristiche e nella sua realizzazione dal servizio
degli Anziani e dei Diaconi per la rilevante peculiarità della Scrittura che è
Parola di Dio, la cura di anime e l’insegnamento.

9.2 Il Pastore scelto dalla comunità è incaricato dall’Assemblea
Generale ed a questa risponde della sua attività. Tuttavia, nel periodo tra una
Assemblea e la successiva egli risponde al Consiglio della Chiesa di cui è membro di
diritto.

9.3 Per la ricerca del Pastore il Consiglio di Chiesa adotta ogni utile
procedura, avvalendosi dei suggerimenti della comunità e del Pastore in carica. Al termine dell’indagine, con risultato positivo, il Consiglio di Chiesa
convoca l’Assemblea Generale e presenta una propria relazione. L’Assemblea
Ordinaria o Straordinaria procede alla nomina del Pastore con la maggioranza dei
due terzi secondo l’Art. 7.9.

9.4 Il Pastore viene eletto a tempo indeterminato fino a quando la sua
missione sarà esaurita per gravi problemi di salute, per essere stato chiamato ad altro
incarico pastorale o per esigenze missionarie, ovvero per aver attentato ai
princìpi basilari della fede cristiana o per gravi inadempienze etiche.















ART.10
IL MINISTERIO DEGLI ANZIANI
10.1 La Chiesa riconosce gli Anziani che sono stati costituiti dallo
Spirito Santo in riferimento alla Parola di Dio(Atti 20:28; 1^Tim. 3:1-7;1^ Tim. 5:17-20; 2^ Tim. 1:5-9;Tito1:5-9;; 1^Petro5:1-5) per esercitare in essa i doni della sorveglianza, della riconciliazione, della disciplina con il Pastore. Gli
Anziani possono sostituire il Pastore in tutti gli atti liturgici. Il riconoscimento
degli Anziani è solennemente attuato nel culto mediante l’imposizione delle
mani da parte del Pastore e degli Anziani(Atti6:6; 1^Tim.4:14).

10.2 Secondo il NT e la tradizione della Chiesa Primitiva, gli Anziani
sono riconosciuti a vita eccetto la decadenza dal loro ministerio per
sopravvenuta ndegnità morale, per aver sostenuto insegnamenti contrari ai princìpi
costitutivi della fede apostolica, per inefficienza del mandato vocazionale, per
dimissioni, per impossibilità fisica, per trasferimento ad un’altra chiesa. I motivi di decadenza sono dichiarati dal Consiglio di Chiesa
all’Assemblea Generale.

10.3 Il numero degli Anziani consiste in due Anziani fino a cento
membri, più uno ogni 50 membri successivi. Tuttavia, tale definizione numerica è
approssimativa
ed è suscettibile di modifica ogni qual volta che la Chiesa sotto l’azione
dello Spirito Santo individui situazioni o condizioni tali da dichiarare un
numero maggiore.
















ART.11
IL MINISTERIO DEI DIACONI
11.1 Il ministerio diaconale è un dono suscitato dall’opera dello Spirito
Santo (Atti6:1-7;1^Tim. 3:8-12) che comporta una chiara testimonianza di
amore per la e che si traduce nella gioiosa assunzione di concrete responsabilità di
servizio, prevalentemente pratiche, dirette al buon andamento di tutti i settori
della vita comunitaria. Sono riconosciuti diaconi della Chiesa tutti coloro che
evidenziano quelle qualità bibliche volute dalla Parola di Dio.
11.2 I compiti diaconali sono a titolo esemplificativo e non esclusivo: A. organizzazione e gestione della beneficienza e della assistenza nei
confronti dei membri che di persone esterne alla comunità.
B. cura del buon andamento dei vari servizi relativi alle riunioni e agli
atti liturgici(battesimo, Cena del Signore, presentazione dei bambini,
matrimoni, Funerali, agapi, convegni, seminari, riunioni speciali ecc.).
C. organizzazione dei locali per il culto, la preghiera, lo studio
biblico(apertura e chiusura dei locali, ordine dell’arredamento, provviste di bibbie e
innari, ordine degli strumenti musicali e apparecchiature di amplificazione, vigilanza alle porte ecc.)
D. amministrazione del patrimonio comunitario e tesoreria.
E. collaborazione col Pastore e gli Anziani nella cura d’anime,
nell’evangelizza- zione, nella predicazione e nel compimento degli atti
liturgici.

F. ogni altra attività d’ordine pratico che si traduce in un migliore
andamento Della vita comunitaria.
11.3 il riconoscimento dei Diaconi è di esclusiva competenza della
Chiesa sotto l’azione dello Spirito Santo. In tal senso, gli Anziani, il
Pastore e la Comunità collaborano nell’individuazione dei diaconi. I Diaconi vengono solennemente ordinati nel culto per imposizione delle
mani da parte del Pastore e degli Anziani(Atti 6:6; 1^Tim.4:14)
11.4 i Diaconi sono riconosciuti a vita secondo l’insegnamento del NT
salva la decadenza del loro ufficio per sopravvenuta indegnità morale, per
inefficienza del mondo vocazionale, per impossibilità fisica, per dimissioni, per trasferimento ad altra comunità, per aver insegnato dottrine contrarie
ai princìpi costitutivi della fede apostolica. I motivi di decadenza sono
dichiarati dal Consigli di Chiesa e approvati in Assemblea in via definitiva.
11.5 Il numero dei Diaconi riconoscibili non deve superare la
proporzione di 5 sino a cento membri ed uno ogni 20 membri superiori a cento . Tuttavia, Il numero è approssimativo e non esclusivo ed è modificabile ogni qual
volta che la Chiesa si rende conto della situazione o condizione che
richiedono una variazione del numero sotto l’azione dello Spirito Santo.




















PARTE III
SU ALCUNI SEGNI E PRASSI COMUNITARI
ART.12
IL BATTESIMO DEI CREDENTI, DELLA CENA DEL SIGNORE
E DI ALTI SEGNI COMUNITARI.

12.1 Il Battesimo è amministrato dal Pastore, da un Anziano o da un
Diacono per immersione, ai credenti che hanno confessato la loro personale fede in
Gesù Cristo quale loro Salvatore e Signore impegnandosi a camminare in
novità di vita.
12.2 Il Consiglio diChiesa può rinviare il battesimo quando seri motivi
etici e dottrinali, comunicati personalmente al candidato, giustificano il suo
rinvio. La decisione del Consiglio è inappellabile.
12.3 La Cena del Signore è amministrata dal Pastore, da un Anziano o
da un Diacono ai credenti, anche se non sono membri di Chiesa, che hanno confessato
essere Gesù Cristo il loro Salvatore e Signore e Testimone pubblicamente con
il
battesimo per immersione, intendendo partecipare alla mensa in
memoria del suo sacrificio salvifico.
12.4 Si riconosce il valore comunitario e spirituale, per i credenti, ad
avvenimenti come la presentazione dei neonati, il matrimonio, i funerali. Tali
avvenimenti hanno il valore di testimonianza evangelica.

ART. 13
NORME FINALI E TRANSITORIE
13.1 La Chiesa Cristiana Evangelica Battista Internazionale “Gesù
Libera” di Venezia impegnandosi a rispettare e a ottemperare all’ordinamento giuridico
italiano, è destinataria della libertà e dei diritti, in ordine al Suo ordinamento ed
alla Sua attività missionaria, sanciti dalla Costituzione. E’ altresì
destinataria di tutte le norme legislative e di quelle amministrative emanate o emanande a
favore delle chiese aventi per finalità il culto, l’istruzione, l’assistenza, la
beneficenza e la propagazione della fede.

13.2Qualunque proposta di modifica, integrazione o soppressione delle
norme del presente Ordinamento e degli allegati deve essere presentata al
Consiglio d Chiesa in data precedente almeno due mesi alle date fissate per le
Assemblee Generali Ordinarie. Il Consiglio di Chiesa, con la speciale maggioranza
di cui all’Art.8.3, presenta la proposta corredandola di una relazione
all’Assemblea Generale. In mancanza della maggioranza consiliare, la proposta verrà presentata dall’Assemblea Generale come proveniente dal membro o dai
membri proponenti.
PROCEDURE REGOLAMENTARI DELL’ASSEMBLEA GENERALE



ART.1
DIRITTO DI PAROLA

1.1 Ogni membro dell’Assemblea ha diritto di parola su ogni argomento
posto all’ordine del giorno nel momento in cui viene trattato. E’ necessario,
tuttavia, chiedere il permesso alla Presidenza per motivi di ordine, la quale
redigerà un ordine di intervento secondo il tempo stabilito.
1.2 Gli osservatori hanno la parola, ma non il diritto di voto.


ART.2
2.1 Le modalità di voto sono le seguenti:
A. per alzata di mano
B. per scrutinio segreto.
2.2 Sarà l’Assemblea a determinare l’una o l’altra modalità di voto a
maggioranza semplice.
2.3 S’intende “Approvazione a Maggioranza Semplice” il
raggiungimento della metà più uno dei voti dei membri votanti presenti in Assemblea.
2.4 S’intende “Approvazione a Maggioranza Assoluta” il raggiungimento
della metà più uno dei voti dei membri votanti componenti l’Assemblea all’inizio
della seduta.
2.5 S’intende “Approvazione a Maggioranza Relativa” il raggiungimento
di un numero di voti favorevoli superiori a quello degli altri.
2.6 Le astensioni sono computate a favore della maggioranza.

ART.3
3.1 Il Presidente o, in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente fa
osservare l’ordinamento e mantiene l’ordine e il buon andamento dei lavori.
Concede la facoltà di parlare secondo l’ordine in cui è stata chiesta , dirige e
modera l’ordine di discussione, pone le questioni e stabilisce l’ordine delle votazioni, ne
annuncia i risultati, legge i messaggi, trasmette messaggi e comunicazioni a nome dell’Assemblea.
3.2 Il Presidente richiama il membro dell’Assemblea che con il suo
contegno turbi la libertà delle discussioni e l’ordine della seduta e ne dispone
l’allontanamento.
3.3 Il Presidente richiama alla brevità chi si dilunga; e se non ottempera
al richiamo per due volte, può toglierle la parola per il resto del dibattito su quella
questione.
3.4 Il Presidente richiama il membro che sta parlando ad attenersi
all’argomento in questione, se egli si allontana da esso o entra nel merito di una
questione che non sia ancora messa in discussione o ne sia votata la chiusura.
3.5 Il Presidente firma il verbale e l’eventuale corrispondenza a nome
dell’Assemblea e rappresenta e attua la volontà della maggioranza assembleare.










ART.4
VERBALE ASSEMBLEARE
4.1 Il verbalista deve riportare obiettivamente i fatti e le deliberazioni
dell’Assemblea senza impressioni personali o critiche di sorta.
4.2 Il verbale deve essere firmato dal segretario rogante. Una volta
approvato il verbale dall’Assemblea il verbale nella sua stesura definitiva deve
essere firmato dal Presidente, dai consiglieri e dal segretario rogante.
4.3 Il verbale viene conservato in appositi contenitori previsti per i
documenti. I membri possono, su richiesta scritta, averne una copia o estratto.

Subscribe in a reader

Add to Google Reader or Homepage

Add to Plusmo